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Organizzazione regionale
Cenni
storici e basi legali
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Il Consorzio protezione civile è stato
costituito nel 1969 sulla base di un regolamento approvato
dall'Assemblea consortile il 27.6.69 e ratificato dal Consiglio di
Stato il 9.9.69. I Comuni consorziati sono tuttora 7: Locarno,
Muralto, Minusio, Orselina, Losone, Tenero-Contra, Gordola.
L'attività del Consorzio era allora ancorata e regolata dalla
Legge Federale sulla protezione civile del 23.3.62. Nel 1974 entra
in vigore la nuova legge sul consorziamento dei Comuni che impone
una revisione del Regolamento consortile. La ratifica da parte
dell'allora Dipartimento dell'Interno avviene il 24.10.80. Nel
1978 la Legge Federale in materia subisce una prima modifica e
contrariamente alla precedente, che prevedeva l'organizzazione
della PCi soltanto nei Comuni con più di 1000 abitanti, estende
tale obbligo a tutti i Comuni, indipendentemente dal loro numero
di abitanti. La stessa Legge stabiliva tuttavia, all'art. 17, che
più Comuni possono attuare insieme i compiti previsti dalle
disposizioni federali. Con l'entrata in vigore della Legge
cantonale di applicazione dell'11.11.88 vengono così poste le
basi per la costituzione in Ticino di 6 Regioni di PCi. Infatti si
ritiene che per considerazioni di ordine razionale, finanziario e
soprattutto d'efficienza, sia improponibile tale organizzazione
per singolo Comune. L'Ufficio cantonale competente propone quindi
l'organizzazione della PCi su scala regionale integrando
nell'attuale Consorzio, adottando la forma giuridica del
"Convenzionamento", i rimanenti 59 Comuni (ora 54) dei
due distretti di Locarno e Vallemaggia. La suddivisione del
territorio cantonale è stata pensata anche in funzione di quella
preesistente dei 6 settori del Servizio Sanitario Coordinato che
rappresenta un partner dell'Organizzazione di protezione civile.
Tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90 tutti i
Comuni, tranne Ascona, si sono pronunciati in favore del
convenzionamento. La ratifica delle convenzioni, da parte della
competente istanza cantonale, avviene il 10.7.91.Cenni storici e
basi legali |
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Convenzionamento - Consorziamento |
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Il testo della convenzione sottoscritta da 58
Comuni regola e assicura il funzionamento della PCi su scala
regionale, garantendo la continuità dell'attuale Consorzio,
estendendone le competenze a tutta la Regione. La forma del
convenzionamento viene considerata tuttavia un rimedio transitorio
ritenuto che nel tempo sia auspicabile dare configurazione
giuridica, mediante consorziamento dei Comuni che compongono i
Quartieri a statuto speciale. Il passaggio alla forma del
consorziamento globale permetterebbe una parità di trattamento
tra tutti i Comuni della Regione conferendo così ad ognuno un
potere decisionale (esercitato dai rispettivi rappresentanti in
Consiglio consortile). Ricordiamo infatti che tuttora i Comuni
convenzionati hanno unicamente un potere propositivo che viene
espresso tramite i delegati alle commissioni di quartiere. La
Delegazione consortile, tenuto conto dell'importante processo di
riorganizzazione istituzionale che sta vivendo il Cantone in
questo momento (vedi avamprogetto di nuova legge sulla
collaborazione dei Comuni, aggregazioni comunali, ecc) ha deciso
tuttavia di attendere l'esito del progetto di modernizzazione
dell'istituto consortile prima di intraprendere ulteriori passi in
questo senso.
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Struttura politica |
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| Organo Legislativo |
Consiglio consortile (26 membri) Come stabilito
dal vigente regolamento del Consorzio (art. 7) ogni Comune ha
diritto ad un membro ogni 1500 abitanti o frazione superiore a
500.
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| Organo Esecutivo |
Delegazione consortile (9 membri) È nominata
dal Consiglio consortile tra i suoi membri nella seduta
costitutiva, a scrutinio segreto e proporzionalmente ai gruppi che
lo compongono.
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| Commissione della Gestione |
Organo di controllo composto di 3 membri più 2
supplenti (art. 17).
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| Commissione di Quartiere a statuto
speciale (QUASS) |
Istituita, secondo una suddivisione del
territorio regionale in quartieri, con funzioni prepositive e/o
consultive degli organi consortili. È composta da un delegato per
ogni Comune convenzionato, di regola un municipale designato dal
rispettivo Municipio.
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Finanziamento |
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| Il Consorzio provvede al proprio
finanziamento mediante |
- Le quote comunali
- I sussidi federali e cantonali
- I contributi sostitutivi
- Le entrate straordinarie.
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In riferimento al punto 1 precisiamo che ogni
Comune, indipendentemente dalla forma giuridica, partecipa alle
spese in base ad una chiave di riparto che tiene conto degli
ultimi dati fornitici dall'Ufficio cantonale di statistica
inerenti:
- Popolazione finanziaria
- Indice forza finanziaria
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